Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato
(CD, MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di effettuare
la riproduzione in copie del supporto master, deve corrispondere
il compenso dovuto per diritto d'autore per la registrazione
delle opere musicali protette, per la riproduzione in copie e
per la distribuzione, anche se gratuita, degli esemplari. Queste
attività sono infatti soggette ai diritti esclusivi dell'autore
(articoli 13
e 61 della legge n. 633/1941).
Inoltre, i supporti fonografici e videografici possono circolare solo se muniti
dell'apposito contrassegno SIAE. La distribuzione al pubblico di supporti che
ne siano privi, dà luogo a sanzioni penali.
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