La
Legge n. 248/2000, "Nuove norme di tutela del
diritto d'autore", che integra le norme preesistenti (Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941) stabilisce
che il contrassegno venga applicato su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni
supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente
suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione
di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge
sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941)
destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque
titolo a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941).
Il compito di applicare un contrassegno, cioè di "vidimare" ognuno di
questi supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE.
Che
cos'è il contrassegno e qual è la sua funzione
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia,
ad uso sia delle Forze dell'ordine che del consumatore, che può così distinguere,
a parte le eccezioni più avanti descritte, il prodotto legittimo da quello
pirata , permettendo di individuare chi produce, importa o commercializza un
certo prodotto.
Com'è fatto e dove si può ottenere
Nel corso degli anni la SIAE ha studiato sempre nuove tecniche
per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno,
indicato più comunemente
come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE e dalle
Filiali è irriproducibile e,
una volta attaccato, non può essere rimosso, pena la distruzione;
- è metallizzato e perciò non fotocopiabile né scannerizzabile;
- il logo SIAE è stampato con inchiostro fotocromatico, che, in presenza
di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare per riapparire dopo pochi
istanti;
- le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono di conoscere:
a. il titolo dell'opera;
b. il nome del produttore;
c. il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta
audio o video, ecc.);
d. il tipo di commercio consentito (noleggio
o vendita);
e. la numerazione generale progressiva;
f. la numerazione progressiva relativa a
quell'opera.
Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in
modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito su un altro
supporto.
Costi
L'importo da pagare per ogni singolo contrassegno è di 0,0310 euro.
Tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini
da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale
a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente
praticato (D.P.C.M. 21 dicembre 2001).
Sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone
in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od
altro supporto per cui la legge n. 633/1941 prescrive, l'apposizione del contrassegno
SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
o alterato oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone
in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o
dei diritti connessi, è punito,
se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter,
lettera d) della legge n.633/1941).
Chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore
o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale
o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti
non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa
pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati
a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore,
nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante gravità (art.171
bis, legge n.633/1941).
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra
in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di
lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (art.171
bis, legge n.633/1941).
Eccezioni
In alcuni casi é possibile (art. 181 bis .3, legge 633), fermo restando
l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti d'autore, che la vidimazione
sia sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva.
Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati
dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per
il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta
per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime.
In seguito all'emanazione del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, sono state individuate
alcune categorie di supporti che, per la loro particolare funzione o le loro
caratteristiche, non sono assoggettati all'obbligo di vidimazione. In tale
caso, quindi, non è necessaria né l'apposizione del bollino né la
presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Questi supporti, tassativamente elencati dall'art. 5.3 del suddetto decreto,
sono quelli:
a. accessoriamente distribuiti nell'ambito
della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la SIAE;
b. distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il
suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c. distribuiti mediante scaricamento diretto
(download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso
server o siti internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di
profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva
la copia privata;
d. distribuiti esclusivamente dal produttore
al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
(driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione
di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
e. destinati esclusivamente al funzionamento
di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi
GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati
al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari,
se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
f. inclusi in apparati di produzione industriale,
di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione
e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione
del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g. inclusi in apparati di analisi biologica
o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione
ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
h. destinati esclusivamente alla funzione di
ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Non sono, infine, soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva "i
supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti
d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente
di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti
in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro" (art. 7 dello stesso decreto).
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